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KOS CARE – Armonizzazione dei trattamenti per effetto del passaggio al CCNL Confcommercio salute sanità e cura

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In data 22 maggio 2023 presso la sede di Confcommercio, a Roma, dopo una lunga e proficua trattativa è stato sottoscritto da KOS CARE e le OO.SS. Cisl FP, Fisascat CISL e UILTUCS l’accordo per l’armonizzazione dei trattamenti economici e normativi per effetto del passaggio al CCNL Confcommercio salute sanità e cura nelle strutture della divisione nursing home (RSA), a far data dal 1° giugno 2023.

L’accordo si applica a 2894 lavoratrici e lavoratori della divisione Nursing home (59 strutture tra RSA e Comunità psichiatriche), insistenti in otto regioni (Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto) e prevede il passaggio al nuovo contratto senza soluzione di continuità con il mantenimento dell’anzianità di servizio a tutti i fini contrattuali, normativi e retributivi.

Al momento, al personale in forza vengono applicati rispettivamente il CCNL Anaste rinnovato l’ultima volta nel lontano 2009 e il CCNL Aris Rsa stipulato nel 2012.

Le lavoratrici e i lavoratori a cui si applica Aris Rsa sono complessivamente 133 persone.

Per effetto delle intese raggiunte, le retribuzioni subiranno un sensibile incremento volto al riconoscimento dei professionisti della cura, delle competenze profuse a vantaggio delle persone più fragili.

Al suddetto personale, infatti, verrà applicato il nuovo CCNL dal 1° giugno 2023, ma prevedendo, sin da subito i trattamenti economici delle tabelle retributive del CCNL Confcommercio Salute Sanità e Cura decorrenti dal del 1° settembre 2023. Nonostante i livelli economici tabellari del nuovo CCNL  siano superiori ai CCNL di provenienza (Anaste e Aris Rsa) le parti hanno convenuto che le condizioni retributive ad personam o derivanti da forme pattizie in essere, verranno mantenute e resteranno quali condizioni di miglior favore in godimento. In particolare, si evidenziano il mantenimento delle diverse tipologie di superminimi, delle indennità di funzione e professionali, oltre alla conferma dell’applicazione delle indennità di turno dell’art. 55 del CCNL Aris Rsa e dell’art. 59 del CCNL Anaste.

È stata inoltre prevista, per il personale ex Aris Rsa, l’erogazione del massimo della quota del premio presenze, pari ad euro 585, come superminimo non assorbibile riparametrata su 14 mensilità.

Verranno inoltre confermati gli scatti di anzianità nel numero e nel periodo di maturazione, il cui valore eccedente sarà valorizzato anch’esso come superminimo non assorbibile.

Sin dal 1° giugno 2023 non troverà applicazione il trattamento economico progressivo e, pertanto, tutto il personale maturerà da subito il 100% della quattordicesima mensilità, dei ROL e la maturazione degli scatti di anzianità triennali.

Le ferie maturate al 31 maggio 2023 verranno valorizzate nel cedolino paga. Per quanto concerne ai lavoratori di provenienza ANASTE, il numero di giornate di ferie e ROL resteranno invariate in quanto i due CCNL prevedono lo stesso numero. Per quanto attiene ai lavoratori di provenienza ARIS RSA saranno previste 26 giornate di ferie, 8 giornate di ROL che saranno considerate ai fini giuridici e di fruizione equiparate alle ferie (totale 34 giornate) oltre all’eccedenza di ore di ROL.

Per quanto concerne l’istituto della malattia, il periodo di comporto verrà calcolato a partire dal 1° giugno 2023.

L’accordo inoltre stabilisce la possibilità su base volontaria di sottoscrivere conciliazioni individuali per evitare conteziosi derivanti dall’applicazione dei CCNL di provenienza con la previsione di riconoscimenti di natura economica in base all’anzianità di servizio.

È stato altresì stabilito che in caso di rinnovo dei rispettivi CCNL di provenienza, KOS Care corrisponderà al personale eventuali arretrati e/o una tantum limitatamente ai periodi precedenti la data del cambio contrattuale.

L’accordo prevede infine un importante ruolo del livello locale con la previsione di monitoraggi e verifiche a livello di unità produttiva, territoriale e regionale.

Oltre a quanto stabilito in fase di armonizzazione contrattuale, il CCNL Confcommercio prevede nuovi ed importanti istituti atti a valorizzare l’apporto professionale del personale quali a titolo meramente esemplificativo l’assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est), la previdenza complementare (Fon.Te), i 15 minuti giornalieri per i tempi di vestizione, la possibilità di fruire di permessi per la formazione e per l’acquisizione dei corsi ECM, una giornata di permesso retribuito all’anno per effettuare screening volti alla prevenzione e al mantenimento delle condizioni di benessere della persona.

 

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(Sintesi a cura di Paola Saja)