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Terzo settore – Sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del CCNL

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Nella notte tra il 27 marzo e il 28 marzo 2019 è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del CCNL Cooperative Sociali 2017-2019 scaduto da 6 anni.

Si tratta di un risultato atteso da oltre migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore e che è il risultato di una lunga e difficile trattativa che ha avuto anche momenti di difficoltà e si è sviluppata attraverso numerosi incontri a delegazioni ristrette nonché attraverso tavoli tecnici dedicati a singole materie.

Le novità che caratterizzano principalmente l’ipotesi di rinnovo sono:
AUMENTO TABELLARE A REGIME: € 80 (Liv. C1) in tre tranche:

• € 35 a novembre 2019
• € 25 ad aprile 2020
• € 20 a settembre 2020

UNA TANTUM: € 300:

• € 200 alla firma definitiva
• € 100 a luglio 2019

SFERA DI APPLICAZIONE: chiarita la piena applicazione non solo della parte economica ma anche di quella normativa del CCNL anche ai soci lavoratori spesso penalizzati da disposizioni statutarie e
regolamentari.

RELAZIONI SINDACALI: è stato inserito il confronto aziendale in luogo della mera informazione su importanti materie quali organizzazione del lavoro, gestione dell’orario di lavoro nonché una
rinnovata funzione dei comitati misti paritetici che dovranno favorire forme di partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori.

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO: inserite norme rafforzative sulle modalità di fruizione dei tempi di vestizione, definizione della banca delle ore (in alternativa alle flessibilità previste all’ art. 52) andando nella direzione della gestione delle forme flessibili dell’orario di lavoro che tengano conto della conciliazione professionale e personale e favorendo la mensilizzazione della retribuzione. Superamento dell’ERT in favore della contrattazione, a livello territoriale, di un
Premio Territoriale di Risultato (PTR) rientrante nei parametri della detassazione. A tale fine sono state definite delle Linee Guida a livello nazionale.

AMPLIAMENTO TUTELE:

o    esclusione dal periodo di comporto delle assenze dovute a terapie salvavita e ricoveri
o    ospedalieri per le lavoratrici e i lavoratori affetti da gravi patologie;
o    spostamento a livello aziendale della definizione delle figure e del numero di episodi
   relativamente alle cosiddette notti passive al fine di evitarne abusi;
   riconoscimento delle attività non frontali per i servizi di istruzione e della continuità
o    educativa;
   congedi per donne vittime di violenza;
   perimetrazione delle deroghe alle 11 ore di riposo (possibile solo per i turnisti h24).

MERCATO DEL LAVORO: riduzione del limite percentuale del lavoro supplementare da 50% a 40%, confermando la percentuale di maggiorazione al 27%.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: innalzata la percentuale a carico delle cooperative destinata alla previdenza complementare da 1% a 1,5 %.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO: definizione di una specifica deroga rispetto alla durata dei contratti a tempo determinato che potranno arrivare a 36 mesi ma solo a fronte della stabilizzazione del 20% del personale a termine. Inoltre sono state introdotte le percentuali uniche per i contratti a termine (tempi determinati + somministrazione) che non potranno superare il 30%.

PROFESSIONALITA’: inserite nuove figure: addetto ai servizi generici di aiuto domiciliare, addetto alle pulizie nelle strutture con utilizzo di strumenti semplici, operatore sociale dell’accoglienza, assistente alla comunicazione, coordinatori infermieristici, mediatori culturali, facilitatori linguistici, operatore dei servizi di istruzione e formazione. Inoltre è stata definita una specifica indennità per l’affiancamento all’inserimento lavorativo.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA: è stata confermata, con la previsione di rendere omogenea l’offerta sanitaria attraverso la definizione Linee Guida delle prestazioni minime da erogare.

La firma odierna rappresenta una risposta importante ai quasi 400.000 addetti su tutto il territorio nazionale, in un settore sempre più in evoluzione anche a seguito della recente riforma del Terzo settore, non ancora completamente attuata. 

In particolare l’allargamento del campo di applicazione del CCNL alle imprese sociali rappresenta una valorizzazione delle esperienze positive delle cooperative di inserimento lavorativo, cogliendo la previsione normativa che vede le cooperative sociali acquisire di diritto la qualifica di imprese sociali.

Allegati:

– il verbale di accordo contenente l’intesa sulla parte economica;
– l’articolato sottoscritto dalle parti;
– l’avviso comune condiviso;
– volantino con le principali novità.