La UILTuCS Emilia-Romagna si prefigge di rappresentare le lavoratrici e i lavoratori del terziario. Dare forza al lavoro.

Indirizzo
Via delle Lame, 98 – 40121 – BOLOGNA (BO)

Informazioni per i contatti
Email: [email protected]
PEC: [email protected]
Telefono: 051/550502
Fax: 051/550918

Altre informazioni
E’ aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 (festivi esclusi)

Telefono 051/550502 – Fax 051/550918

Image Alt

UILTuCS ER

  /  Notizie   /  Assegni al nucleo familiare, cambia la procedura!

Assegni al nucleo familiare, cambia la procedura!

Tempo di Lettura: 2 minuti

Assegni al nucleo familiare, cambia la procedura: dal 1 aprile domande solo per via telematica.

Dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare (ANF) dovranno essere presentate all’Inps e non più al proprio datore di lavoro. 

Lo ha reso noto l’istituto di previdenza con la circolare 45/2019.

La richiesta deve essere inoltrata dai lavoratori esclusivamente per via telematica direttamente o rivolgendosi ai patronati e/o intermediari. 

La novità riguarda tutti i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricole.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP” sono valide, dal 1 Aprile le istanze dovranno essere presentate solo in via telematica, sarà l’Inps a provvedere e a determinare, sia la spettanza, sia l’importo dell’assegno.

Anche in caso di variazione del nucleo familiare, o nel caso in cui cambino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, occorrerà presentare il cambiamento in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Resta invariato, invece, il metodo di erogazione degli assegni che, nella generalità dei casi, resta in capo al datore di lavoro, per conto dell’INPS, in occasione del pagamento della retribuzione. 

In alternativa, è direttamente l’INPS che paga l’assegno se il richiedente è:

•    dipendente non più in attività
•    addetto ai servizi domestici;
•    iscritto alla Gestione Separata;
•    operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
•    lavoratore di ditte cessate o fallite;
•    beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Con il nuovo procedimento, il datore di lavoro potrà conguagliare solo gli arretrati riferiti a rapporti intrattenuti col richiedente. Le somme relative a contratti pregressi dovranno essere liquidate unicamente dai precedenti datori di lavoro o in alternativa direttamente dall’INPS.

Per approfondire…

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50091

In Allegato la circolare INPS