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Cosa devono fare i lavoratori in caso di malattia?

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Il lavoratore che non può recarsi al lavoro causa malattia deve dare immediata comunicazione della sua assenza al datore di lavoro o il proprio responsabile di riferimento, avvisando, con una telefonata o con i mezzi concordati dalla consuetudine aziendale.
L’obbligo della comunicazione è prioritario e in genere è preventivo rispetto la certificazione medica.
Il lavoratore deve rivolgersi in seguito al proprio medico curante che ha il compito di accertare lo stato di malattia, di redigere e di trasmettere il certificato in via telematica all’INPS.
Il Lavoratore deve fornire, se richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo attribuito al certificato di malattia comunicatogli dal medico.
Nel caso di rilascio del certificato cartaceo è invece compito del lavoratore inviare all’INPS e al Datore di Lavoro il documento entro 2 giorni dal relativo rilascio o entro il termine previsto dal CCNL.
I certificati cartacei sono accettati solo quando non è tecnicamente possibile la trasmissione telematica, ricordiamo che è sempre compito del lavoratore accertare che il medico abbia compilato correttamente il certificato.
Durante la malattia, occorre rispettare le fasce di reperibilità previste per le visite fiscali.
I lavoratori privati sono tenuti ad essere reperibili nelle fasce orarie dalle ore 10-12 e 17-19.
Le visite mediche di controllo possono essere disposte, sia d’ufficio dall’Istituto, sia su richiesta dei datori di lavoro.
L’assenza ingiustificata alla visita di controllo ha importanti conseguenze economiche:
–    L’assenza alla prima visita implica la perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia;
    La mancata presenza alla seconda visita (domiciliare o ambulatoriale) comporta, oltre alla precedente sanzione, una diminuzione del trattamento economico del 50% del restante periodo di malattia;
–    L’ulteriore assenza alla terza visita causa il mancato trattamento economico totale di indennità INPS, da quel momento sino al termine della malattia.
Sussistono tuttavia delle circostanze in cui l’assenza alla visita è giustificata senza il pericolo di alcuna sanzione da parte dell’INPS.
L’assenza è giustificata quando è dovuta a:
    Ricovero ospedaliero;
    Periodi già accertati da precedenti visite di controllo;
    Assenza dovuta a giustificato motivo.
È inoltre un giustificato motivo l’assenza causa forza maggiore:
–    Situazione che abbiano reso indifferibile ed inderogabile la presenza del dipendente altrove;
    Concomitanza con la reperibilità di visite, prestazioni e accertamenti specialistici, laddove si dimostri che le stesse non potevano essere svolte in orari diversi.
    In generale si tratta di ogni serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento del dipendente dal proprio domicilio.
Fatto salvo la reperibilità, il lavoratore in malattia può dedicarsi ad attività ludiche, purché non ritardino la sua guarigione (corte di cassazione sentenza n. 1173 del 18/01/2018).